Art. 2.

      1. La cessione di tartufi freschi effettuata dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come da ultimo modificata dalla presente legge, non rientra nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I cessionari esercenti attività d'impresa devono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del

 

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citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa disposizione di legge. La fattura deve essere registrata ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni; copia della fattura deve essere consegnata al raccoglitore.
      2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.
      3. Nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, alla parte I, numero 15), alla parte II, numero 5), e alla parte III, numero 21), le parole: «esclusi i tartufi,» sono soppresse.